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Agevolazioni imu-tasi sulla “prima casa”: chiarimenti

A cura di CAF Italia · pubblicato il

Questa notizia risale a giugno 2016: norme, importi e scadenze potrebbero essere cambiati. Le informazioni aggiornate sono nella pagina IMU, oppure chiedi a una sede CAF Italia.

Agevolazioni imu-tasi sulla “prima casa”: chiarimenti

Per poter usufruire delle agevolazioni IMU e TASI sulla “prima casa”, devono essere rispettati due requisiti: si deve trattare di immobili adibiti ad abitazione principale, nei quali il proprietario, o i proprietari, risultino anagraficamente residenti. Pertanto, devono essere rispettati entrambi i requisiti: residenza anagrafica e uso diretto. Se una delle due condizioni non è soddisfatta, l’immobile non può essere definito “prima casa” ai fini delle esenzioni a prescindere dal fatto che non si possiedano altri immobili per uso abitativo su tutto il territorio nazionale. Inoltre, vengono  considerati come prima casa ai fini dell’applicazione delle imposte locali: l’ex casa coniugale assegnata dal giudice a seguito di un provvedimento di separazione legale, di divorzio o di annullamento del matrimonio; gli immobili delle cooperative a proprietà indivisa assegnati ai soci; gli alloggi di proprietà di IACP e/o altri enti di edilizia residenziale pubblica assegnati agli inquilini per uso abitativo; l’unico immobile di proprietà di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e della carriera prefettizia anche se il proprietario è residente altrove per motivi di servizio; una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) a condizione che si tratti di soggetti già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, e solo nel caso che l’immobile in questione non risulti locato o dato in comodato d’uso. Le norme consentono poi ai Comuni di assimilare a prima casa esclusivamente gli immobili di proprietà di anziani residenti in case di cura a patto che non siano stati dati in locazione. Quando sono rispettate le condizioni previste e quando gli immobili appartengono ad una delle categorie elencate, i proprietari, o i titolari dei diritti reali, non sono tenuti a versare né IMU né TASI.

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