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Riammissione alla rateazione solo se si versa entro il 31 maggio

A cura di CAF Italia · pubblicato il

Questa notizia risale a maggio 2016: norme, importi e scadenze potrebbero essere cambiati. Per una verifica chiedi a una sede CAF Italia.

Per la riammissione alla rateazione occorre effettuare il primo versamento entro il 31 maggio. La possibilità di essere riammessi al piano di rateazione riguarda i contribuenti decaduti dal beneficio nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 in relazione alle somme dovute a seguito di ricorso agli istituti deflativi. I contribuenti che, dopo aver definito le somme dovute all’Erario aderendo all’avviso di accertamento, al Pvc o all’invito a comparire oppure prestando acquiescenza all’accertamento, hanno deciso di pagare a rate e sono poi decaduti dal beneficio per non aver rispettato le scadenze definite nel piano prestabilito, hanno l’opportunità di essere riammessi al pagamento dilazionato. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 13/E del 22 aprile scorso, ha fornito tutti i chiarimenti in merito, stabilendo sia le modalità che i termini degli adempimenti necessari per la riammissione al beneficio. La possibilità di “riparare” è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 208/2015 (Stabilità 2016), purché si verifichino le due seguenti condizioni: la decadenza dalla rateazione deve essere avvenuta nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015; le somme il cui mancato pagamento hanno determinato l’”uscita” dal piano di ammortamento devono riguardare le imposte dirette (Irpef, Ires, Irap e addizionali) e non anche quelle indirette (ad esempio l’Iva), che restano escluse dalla riammissione al beneficio. 

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